STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CASA DEGLI ANGELI
Articolo 1°
Costituzione e denominazione
E' costituita senza scopi di lucro l'associazione denominata "Associazione Casa degli Angeli ONLUS".
Articolo 2°
Sede
L'associazione ha sede in Venaria Reale (Torino), via Andrea Mensa numero 2/D.
Articolo 3°
Scopi e finalità
L'associazione non ha scopo di lucro e non svolge, in via prevalente o esclusiva, attività commerciale.
Essa persegue esclusivamente finalità di beneficenza e solidarietà sociale.
Più precisamente l'associazione, apolitica e di ispirazione cristiana, intende perseguire con metodo e continuità un'azione tesa all'assistenza ed alla tutela dei bambini bisognosi, in stato di abbandono allontanati dal nucleo familiare per provvedimento dall'autorità giudiziaria per cui è disposto l'affidamento etero familiare, dichiarato lo stato di adottabilità, siano essi cittadini italiani, comunitari o extracomunitari.
Estendendo la protezione anche a ragazze madri che vivono in condizioni di disagio e private della dignità di essere umani.
L'associazione opera per l'aiuto ai bambini promuovendo e realizzando attività di raccolta fondi per finanziare e sostenere i progetti d'intervento e gli aiuti umanitari per i minori in condizioni di svantaggio; progetti promossi autonomamente o realizzati in cooperazione con organizzazioni sia nazionali che internazionali di beneficenza e assistenza.
L'associazione si propone di perseguire i seguenti scopi di assistenza caritatevole:
- la riabilitazione dei bambini bisognosi, in modo particolare fornendo sostegno a bambini orfani e abbandonati, senza alcuna distinzione legata al ceto sociale, razza o religione di appartenenza;
- la realizzazione e la conduzione di strutture per l'istruzione a bambini poveri;
- la restituzione dei bambini di strada alle proprie famiglie;
- la formazione dei minori tesa ad infondere in loro stessi coraggio, autostima, dignità e forza di volontà nella vita di tutti i giorni, il tutto nel rispetto del contesto storico culturale del loro paese di appartenenza;
- l'insegnamento ai minori orfani ed abbandonati di un comportamento responsabile improntato ai valori umani di amore, pace, verità, non violenza e rettitudine;
- la cultura e la riabilitazione di minori handicappati.
A tal fine l'associazione promuove:
il cointeressamento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di contribuire alle finalità che l'associazione stessa si propone;
l'attività di formazione in loco, particolarmente rivolta alla formazione professionale;
campagne ed iniziative di raccolta fondi.
L'associazione potrà pertanto realizzare e gestire, nonchè acquistare manufatti ed aree dirette alla creazione di centri educativi e di accoglienza a vari livelli e competenze, anche approntando supporti da medici, psicologi, neuropsichiatri, fisioterapisti, pediatri e di tutte quelle aree di competenza medica in genere e pedagogica utili alla crescita armonica dei fanciulli accolti.
L'associazione per il raggiungimento delle sue finalità potrà collaborare con associazioni o ONLUS già esistenti, a patto che esista con le stesse una evidente comunione di scopi.
Articolo 4°
Risorse economiche
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'associazione potrà accedere ad ogni contributo pubblico e privato, nonchè stipulare convenzioni e contratti senza scopo di lucro con enti di qualsiasi natura ed in particolare con le regioni, le provincie e gli altri enti pubblici territoriali.
In particolare per il buon funzionamento dell'associazione potranno essere utilizzate le seguenti entrate:
a - eventuali quote associative da corrispondersi al momento dell'ammissione;
b - lasciti, donazioni, elargizioni e liberalità in genere;
c - iniziative sociali di natura culturale, assistenziale, ricreativa, sportiva e promozionale in genere, ivi incluse mostre, esposizioni ed eventuali pubblicazioni;
d - erogazioni di enti pubblici territoriali, locali e/o di privati;
e - tutte le entrate derivanti da eventi occasionali o commerciali, esclusa sempre ogni finalità di lucro.
Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la loro distribuzione non sia imposta dalla legge;
f - tutte le entrate da contratti di finanziamento o mutui richiesti per le finalità proprie dell'associazione stessa.
Articolo 5°
Durata
La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta).
Articolo 6°
Soci dell'associazione
La partecipazione all'associazione in qualità di socio è libera.
Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi della medesima, secondo le direttive impartite dal consiglio direttivo.
Il rapporto associativo deve essere rigorosamente effettivo sia per quanto attiene alle condizioni qui previste per conseguire la qualità di socio, sia per l'attività prestata in seno all'associazione per il conseguimento dei suoi scopi.
I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo nelle forme previste dalla legge.
La partecipazione all'associazione non è sottoposta a limiti temporali, salvo le cause di risoluzione del rapporto infra previste.
Alla qualità di socio consegue il diritto di voto per l'approvazione degli orientamenti associativi, per le modificazioni statutarie e regolamentari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Articolo 7°
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L'ammissione a socio è deliberata dal consiglio direttivo.
Essa è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Il consiglio direttivo o l'assemblea dei soci curano l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato l'eventuale associativa stabilita e deliberata di volta in volta dall'assemblea dei soci.
Sull'eventuale reiezione di domanda da parte del consiglio direttivo, sempre motivata, si può pronunciare anche l'assemblea ove richiesta.
La qualità di socio si perde:
a - per recesso;
b - per mancato versamento della quota associativa ove prevista;
c - per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, secondo proposta del consiglio direttivo, dopo votazione a maggioranza;
d - per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari, secondo proposta del consiglio direttivo, dopo votazione a maggioranza;
e - per decesso.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo dopo votazione a maggioranza semplice.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno trenta giorni prima dello scadere dell'anno in corso.
Il socio receduto, deceduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile per atto tra vivi.
Articolo 8°
Doveri e diritti degli associati
I soci sono obbligati:
a - ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
c - a versare la quota associativa di cui al precedente articolo nei termini e per l'ammontare deliberato dal consiglio direttivo.
I soci hanno diritto:
a - a partecipare alle attività promosse dall'associazione perseguendone gli scopi nel rispetto delle norme statutarie;
b - a partecipare all'assemblea dei soci con diritto di voto;
c - ad accedere alle cariche associative.
Articolo 9°
Organi dell'associazione
Sono organi dell'associazione:
a - l'assemblea dei soci;
b - il consiglio direttivo è costituito dai soggetti originariamente soci fondatori;
c - il presidente del consiglio direttivo;
d - il vice presidente;
e - il segretario ed il tesoriere.
Gli organi amministrativi dell'associazione sono liberamente eleggibili secondo i criteri di cui all'articolo 2532 secondo comma del Codice Civile.
L'assemblea dei soci è organo sovrano e le relative deliberazioni, adottate con le maggioranze di cui infra, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.
Articolo 10°
L'assemblea dei soci
L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione e le sue deliberazioni vengono assunte con voto singolo e individuale.
L'assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'associazione insieme al consiglio direttivo ed inoltre:
a - approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b - nomina il nuovo componente del consiglio direttivo su proposta del consiglio direttivo stesso, che coopta un nuovo membro, scegliendolo tra i soci, qualora uno dei soci fondatori decada, deceda o rinunci;
c - ratifica il regolamento interno e le relative convenzioni con enti pubblici e privati su proposta e previa approvazione del consiglio direttivo;
d - stabilisce l'entità della quota associativa;
e - delibera l'esclusione dei soci dell'associazione su proposta e previa approvazione del consiglio direttivo;
f - si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi soci con parere non vincolante.
L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso presidente o almeno tre membri del consiglio direttivo ne ravvisino l'opportunità.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'associazione.
L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o, in sua assenza dal vice presidente, e in assenza di entrambi da altro membro del consiglio direttivo designato dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipi di persona o per regolare delega almeno l'intero consiglio direttivo.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci fondatori.
In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 11°
Il Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è formato ab origine dai soci fondatori.
Il primo consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
I membri del consiglio direttivo rimangono in carica tre anni, sono liberamente rieleggibili e cooptano i nuovi membri, scegliendoli tra i soci, in tutte le ipotesi in cui vengano a cessare.
Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del consiglio decada dall'incarico, il consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando eventualmente altro componente gradito alla maggioranza del consiglio direttivo.
Il consiglio nomina al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.
Al consiglio direttivo spetta di:
a - curare l'esecuzione dell'applicazione dello statuto e la puntuale esecuzione delle convenzioni stipulate;
b - predisporre il bilancio con il presidente ed il vice presidente.
In particolare è fatto obbligo all'associazione di redigere ed approvare entro il trentuno dicembre di ogni anno un rendiconto economico e finanziario ai sensi dell'articolo 4 quinquies lettera d) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460;
c - nominare il presidente, il vicepresidente ed il segretario;
d - deliberare sulle domande di nuove adesioni dei soci;
e - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'assemblea dei soci.
Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il consiglio direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il presidente, o in sua vece il vice presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
Articolo 12°
Il Presidente
Il presidente nominato dal consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonchè l'assemblea dei soci.
Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice presidente, anch'esso nominato dal consiglio direttivo.
Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo, e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
Articolo 13°
Segretario
Il segretario assiste il consiglio direttivo ed il presidente, redigendone i verbali delle relative riunioni; assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al regolare funzionamento di ufficio.
Il segretario è responsabile, insieme al presidente, della regolare tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'associazione.
Ha inoltre il compito di intrattenere i rapporti con banche e istituti di credito, nonchè di operare sui conti correnti a nome dell'associazione e di curarne i rapporti con enti pubblici e privati.
Articolo 14°
Tesoriere
Il tesoriere segue i movimenti contabili dell'associazione, le relative registrazioni di natura contabile e di natura amministrativa.
Egli può intrattenere rapporti con banche e istituti di credito, operando sui conti correnti aperti al nome dell'associazione.
Il tesoriere tiene la cassa, amministra le spese correnti, prepara i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo.
Articolo 15°
Scioglimento e devoluzione dei beni
In caso di scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 in tema di devoluzione del patrimonio.
Questo dovrà devolversi ad enti che, operando senza fini di lucro, perseguano finalità affini o analoghe a quelle indicate nell'articolo 3 del presente statuto ed a fini di pubblica utilità, su decisione dell'assemblea dei soci.
Articolo 16°
Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato ed in particolare alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 in specie per quanto ivi previsto per le modifiche statutarie e degli organi direttivi.
Articolo 17°
Regole di gestione
Per le regole di gestione (assicurazioni, forniture, onorari, eccetera), si fa riferimento ai regolamenti ed agli usi finora praticati ed esistenti per le associazioni che operano nei settori assistenziale e sanitario nel rispetto della normativa di cui alla Legge 460/1997 e successive integrazioni.
Articolo 18°
Arbitrato
In caso di controversie queste verranno decise da un arbitro unico, amichevole compositore, che emetterà un lodo arbitrale con carattere vincolante e senza impiego di giurisdizione e sarà estraneo alle parti contendenti.
La composizione del collegio arbitrale sarà la seguente:
un commercialista per ognuna delle due parti contendenti ed un terzo di nomina dei primi due già nominati.